STOP al fotovoltaico in aree agricole

E’ oramai ufficiale. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012 del Decreto legge n.1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività viene a bloccarsi la realizzazione di impianti fotovoltaici da installarsi in aree agricole. Nella nuova disposizione normativa, si prevede infatti che a decorrere dal 24 gennaio 2012, gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole non potranno più accedere al sistema di incentivazione cosidetto “Conto “Energia”.

Ovviamente, per non incorrere in una rivolta di piazza di investitori e imprese, è stato previsto che siano “fatti salvi” da quanto specificato nel nuovo decreto, solo gli impianti che hanno ottenuto il titolo abilitativo entro il 24 gennaio 2012 o per i quali è stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data, a patto che l’impianto stesso oggetto della richiesta entri in esercizio entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto. In merito agli impianti definiti “fatti salvi“, è opportuno sottolineare che, a quanto asserito nel decreto, quest’ultimi debbano rispettare le condizioni stabilite ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del Dlgs 28/2011.

 Recitano i commi 4 e 5, articolo 10, del Dlgs 28/2011:
4. (…) per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, (…):
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.

NOTA: Si precisa che quanto asserito precedentemente non risulta essere in contrapposizione con il fatto che i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del Dlgs 28/2011 siano stati abrograti dal Dl. I commi infatti si riferiscono unicamente agli impianti “fatti salvi” dal decreto e non a quelli che presenteranno istanza di autorizzazione in data successiva al 24 gennaio 2012.

Infine, in riferimento agli impianti fotovoltaici “i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre” è previsto che questi godano della tariffa prevista per gli “impianti fotovoltaici realizzati su edifici”. Questa modifica risulta essere quindi una importante modifica alla normativa attuale, la quale prevedeva per le serre una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante agli “altri” impianti fotovoltaici. Permane in qualsiasi caso l’obbligo previsto dal Quarto Conto energia che il “rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non sia superiore al 50%.

Fonte: EnergyManager.net

 


Pubblicato

in

da

Tag: